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Approfondimento normativo — nessun attore ostilemedium

AI Act in Italia: lo schema di decreto passa, ma il Garante mette per iscritto cosa manca

Il 14 luglio 2026 il Garante per la protezione dei dati personali ha reso due pareri sullo schema di decreto legislativo che attua in Italia il Regolamento (UE) 2024/1689, l'AI Act. Entrambi sono favorevoli, ed è la notizia meno interessante: quello che conta sono le condizioni. Il decreto designa il Garante come autorità di vigilanza del mercato per l'IA ad alto rischio nei settori più sensibili per i diritti fondamentali, e disciplina l'uso dell'IA da parte delle Forze di polizia. Sulla biometria l'Autorità è netta: il trattamento automatizzato e generalizzato di chi accede a luoghi o eventi pubblici non è coerente con l'AI Act.

Il pezzo mancante fra il regolamento e la realtà

Un regolamento europeo si applica direttamente: non ha bisogno di essere recepito. Ma "si applica" e "funziona" sono due cose diverse, e la differenza è quasi sempre la stessa: chi vigila, con quali poteri, con quali sanzioni. È il livello che i regolamenti lasciano agli Stati, ed è il livello dove si decide se una norma sarà una pratica o un adempimento.

Per l'AI Act — il Regolamento (UE) 2024/1689 — quel pezzo in Italia sta arrivando ora, sotto forma di schema di decreto legislativo attuativo della legge delega n. 132/2025. Il 14 luglio 2026 il Garante per la protezione dei dati personali ha reso su quello schema due pareri, resi noti con la newsletter del 29 luglio. Entrambi favorevoli. Ed è la parte meno significativa: i pareri di questo tipo si leggono per le condizioni, non per il verdetto.

Cosa fa il decreto

Lo schema definisce il sistema nazionale di governance e vigilanza sull'intelligenza artificiale. Il passaggio più rilevante per chi si occupa di dati: designa il Garante come autorità di vigilanza del mercato per i sistemi di IA ad alto rischio impiegati nei settori più sensibili per i diritti fondamentali.

  1. 01
    Giustizia e attività di contrasto
    il Garante come autorità di vigilanza del mercato
  2. 02
    Immigrazione e gestione delle frontiere
    stesso perimetro
  3. 03
    Processi democratici
    stesso perimetro

Accanto a questo, il decreto introduce regole per i settori finanziario e assicurativo e promuove percorsi di alfabetizzazione digitale e formazione sull'uso consapevole dell'IA nelle scuole, nelle università e nei percorsi professionali. Un secondo titolo dello schema — oggetto del parere gemello — disciplina l'impiego dell'IA da parte delle Forze di polizia, definendo limiti, presupposti e garanzie per il trattamento dei dati biometrici e per l'identificazione biometrica da remoto.

Le condizioni del Garante, una per una

Il via libera arriva con una lista di richieste che vale la pena leggere per intero, perché descrive in negativo dove lo schema oggi è vago.

Poteri di soft law. Il Garante chiede che gli sia riconosciuto il potere di adottare linee guida, raccomandazioni e buone pratiche al pari delle altre Autorità competenti per l'IA. È una richiesta meno tecnica di quanto sembri: in una materia nuova, il primo strumento che serve non è la sanzione, è l'indicazione preventiva su come fare le cose.

Chiarezza sulle sanzioni. L'Autorità chiede che siano chiarite le regole per l'applicazione delle sanzioni di sua competenza, secondo quanto previsto dal Codice privacy. Il punto è la sovrapposizione fra due impianti sanzionatori che insistono sulla stessa condotta.

Ruolo nella valutazione di conformità. Il Garante chiede che sia chiarito il proprio ruolo nelle procedure di valutazione della conformità dei sistemi ad alto rischio, per i quali l'AI Act gli attribuisce specifiche funzioni di vigilanza.

Sandbox regolamentare. Chiede di essere coinvolto nelle attività dello Spazio di sperimentazione italiano per l'intelligenza artificiale, e più in generale negli spazi di sperimentazione normativa che comportino trattamenti di dati personali.

Decisioni automatizzate sul lavoro. È la proposta con l'impatto più ampio sulle aziende: estendere il divieto di decisioni basate esclusivamente su sistemi automatizzati anche alle valutazioni che incidono in modo significativo sul rapporto di lavoro — prestazioni, attribuzione di premi, progressioni di carriera.

Risorse. Infine, il Garante richiama l'esigenza di adeguare le proprie risorse finanziarie alle nuove competenze. Detta così sembra una nota a margine; nella pratica è la variabile che decide se una vigilanza esiste o è nominale.

Biometria: la parte più netta

Sul secondo schema — quello relativo alle Forze di polizia — l'Autorità è più diretta, e su un punto non lascia margine.

Ex post e mirata
la sola identificazione biometrica ammessa
secondo il Garante, in base all'AI Act
No alla raccolta massiva
trattamento generalizzato di chi accede a luoghi o eventi pubblici
giudicato non coerente con l'AI Act
Art. 359-ter c.p.p.
la norma su cui si chiede il divieto espresso
contro banche dati da scraping indiscriminato

Il ragionamento è lineare. L'AI Act consente il riconoscimento facciale ex post solo per ricerche mirate: da qui discende che l'elaborazione dei dati biometrici dovrebbe avvenire esclusivamente sulle registrazioni già acquisite e in presenza di una specifica esigenza operativa, evitando raccolte massive e preventive. Il trattamento automatizzato e generalizzato dei dati biometrici delle persone che accedono a luoghi o eventi pubblici, scrive il Garante, non è coerente con il regolamento.

C'è poi la richiesta che chiude il cerchio con un tema di questi anni: che anche le disposizioni sull'identificazione biometrica introdotte dal nuovo articolo 359-ter del codice di procedura penale prevedano l'espresso divieto di utilizzare banche dati ottenute mediante scraping indiscriminato o in violazione della normativa sulla protezione dei dati. È il punto in cui la governance dell'IA e la protezione dei dati smettono di essere due discorsi paralleli: un sistema di riconoscimento può essere impeccabile sul piano tecnico e restare illegittimo per come è stato addestrato.

Sul resto del secondo schema il Garante chiede di chiarire il ruolo della supervisione umana, di definire con maggiore precisione le responsabilità nei progetti di ricerca e sperimentazione, e di rafforzare le garanzie sulla qualità delle banche dati biometriche usate per l'identificazione.

Cosa cambia per un'organizzazione, e cosa no

Una precisazione doverosa: si tratta di pareri su uno schema, non di un testo in vigore. Il decreto può cambiare, e le condizioni indicate dal Garante possono essere accolte in tutto, in parte o non essere accolte. Chi legge queste righe come un elenco di obblighi già esigibili sta anticipando troppo.

Detto questo, due segnali sono già leggibili. Il primo: se siete un'organizzazione che opera nei settori indicati — o che fornisce sistemi a chi ci opera — l'interlocutore per l'IA ad alto rischio sarà, in Italia, il Garante privacy. Non un'autorità nuova da conoscere da zero: un'autorità con una prassi consolidata, una giurisprudenza propria e un modo noto di ragionare su finalità, proporzionalità e conservazione.

Il secondo riguarda tutti, ed è la proposta sulle decisioni automatizzate nel rapporto di lavoro. Se venisse accolta, il perimetro si sposterebbe da "assunzione e licenziamento" a valutazione delle prestazioni, premi e progressioni: cioè a strumenti che molte aziende hanno già in uso, spesso comprati come funzionalità di un gestionale e mai classificati come sistemi di IA. Vale la pena, già ora, sapere quali sono e cosa decidono da soli.

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