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Diritto all'oblio: cosa cancella davvero l'articolo 17 del GDPR

Il "diritto all'oblio" è tra i più invocati e tra i più fraintesi del GDPR. Sta nell'articolo 17 come diritto alla cancellazione dei dati, e ha una storia giurisprudenziale che parte dalla Corte di giustizia dell'UE nel 2014. Ma non è un interruttore che fa sparire il passato: è un diritto condizionato, con presupposti precisi e altrettante eccezioni, che va bilanciato con la libertà di informazione e con altri obblighi di legge. Un approfondimento su cosa si può chiedere davvero, a chi, e dove il diritto si ferma.

Un diritto preciso, non una gomma per cancellare

"Diritto all'oblio" è un'espressione efficace e per questo fuorviante: suggerisce che chiunque possa far sparire ciò che lo riguarda. La realtà giuridica è più circoscritta e più interessante. Il diritto vive nell'articolo 17 del GDPR come diritto alla cancellazione, e stabilisce che l'interessato può ottenere dal titolare del trattamento la rimozione dei propri dati personali in una serie di casi definiti: quando i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui erano stati raccolti, quando si revoca il consenso su cui il trattamento si fondava e non c'è altra base giuridica, quando ci si oppone legittimamente al trattamento, o quando i dati sono stati trattati illecitamente.

La radice è precedente al regolamento. Nel 2014, con la sentenza Google Spain (causa C-131/12), la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che il gestore di un motore di ricerca tratta dati personali e che, a certe condizioni, una persona può chiedere la rimozione di determinati risultati associati al proprio nome. Non la cancellazione della notizia alla fonte: la deindicizzazione, cioè il fatto che quel risultato non compaia più cercando quel nome. È una distinzione che sta al cuore di tutta la materia.

  1. 01
    Presupposto dell'art. 17
    dati non più necessari, consenso revocato, trattamento illecito
  2. 02
    Richiesta al titolare
    l'interessato esercita il diritto di cancellazione
  3. 03
    Bilanciamento
    il titolare valuta eccezioni e diritti di terzi

Dove il diritto si ferma

L'articolo 17 non è assoluto, ed è qui che quasi tutti i fraintendimenti si sciolgono. Lo stesso articolo elenca le eccezioni: il diritto alla cancellazione non si applica quando il trattamento è necessario per l'esercizio della libertà di espressione e di informazione, per adempiere un obbligo legale, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, per finalità di archiviazione, ricerca o statistica, o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. Tradotto: un contenuto giornalistico di interesse pubblico, o un dato che la legge impone di conservare, non si cancella su richiesta.

Anche la portata territoriale ha un confine, fissato dalla Corte di giustizia nel 2019 con la sentenza Google v CNIL (causa C-507/17): il gestore di un motore di ricerca è tenuto a deindicizzare sulle versioni del motore corrispondenti agli Stati membri, non su tutte le versioni a livello mondiale. Il diritto europeo si ferma, in linea di principio, ai confini dell'Unione.

Art. 17
la base normativa
diritto alla cancellazione nel GDPR
2014
la sentenza fondativa
Google Spain, deindicizzazione
2019
il limite territoriale
Google v CNIL, portata UE

Come si esercita, senza illusioni

In pratica, il diritto si esercita rivolgendo una richiesta al titolare del trattamento — l'azienda o l'ente che detiene i dati, o il motore di ricerca per la deindicizzazione. Il titolare deve rispondere senza ingiustificato ritardo e, di norma, entro un mese, valutando se ricorre uno dei presupposti dell'articolo 17 e se non prevale una delle eccezioni. Se la risposta non soddisfa, restano il reclamo all'autorità di controllo — in Italia il Garante per la protezione dei dati personali — e la tutela giurisdizionale.

Va detto con chiarezza, perché è la fonte di gran parte delle delusioni: la deindicizzazione da un motore di ricerca non equivale a cancellare il contenuto dal sito che lo ospita, che resta online e raggiungibile per altre vie. E ogni richiesta comporta un bilanciamento tra la protezione della persona e l'interesse del pubblico a essere informato: non è un automatismo, è una valutazione caso per caso. Capito così, il diritto all'oblio non è meno potente — è semplicemente uno strumento reale, con presupposti e limiti reali, e usarlo bene significa sapere in anticipo cosa può e cosa non può fare.

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